lunedì 1 agosto 2022

VINI 67: GROTTINO DI ROCCANOVA


La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata “Grottino di Roccanova” comprende gli interi territori amministrativi dei comuni di Roccanova, Sant’Arcangelo e Castronuovo di S. Andrea in provincia di Potenza.
Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Grottino di Roccanova”.
I primi documenti che attestano la produzione di vino nell’area risalgono coincidono col trattato Naturalis Historia di Plinio in cui viene citato il vino lagaritano prodotto nel territorio di Roccanova, ove ancora oggi in un’area ricca di presenze archeologiche, risulta l’attuale toponimo di Lagarielli.
La coltivazione dei vigneti secondo tecnologie adeguate alle caratteristiche del territorio nonché la diffusa presenza sul territorio di grotte/cantine nelle quali venivano realizzate le operazioni di vinificazione e invecchiamento del vino contribuiscono ad una tradizione vinicola che nel tempo è divenuta un vero e proprio “marchio d’area’.
Vitigni - Grado alcolometrico minimo - Invecchiamento e qualifiche
Base ampelografica
I vini "Grottino di Roccanova" devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
- “Grottino di Roccanova” Rosso;
Sangiovese: dal 60 all’85%; Cabernet Sauvignon: dal 5 fino al 30%; Malvasia Nera di Basilicata:
dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5 fino al 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
- “Grottino di Roccanova” Rosso Riserva;
Sangiovese: dal 60 all’85%; Cabernet Sauvignon: dal 5 fino al 30%; Malvasia Nera di Basilicata:
dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5 fino al 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
- “Grottino di Roccanova” Bianco;
Malvasia bianca di Basilicata: minimo 80%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare.
- “Grottino di Roccanova” Rosato.
Sangiovese: dal 60 all’85%; Cabernet Sauvignon: dal 5 fino al 30%; Malvasia Nera di Basilicata:
dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5 fino al 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
I vini a denominazione di origine controllata «Grottino di Roccanova» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Grottino di Roccanova” Rosso:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
“Grottino di Roccanova” Rosso Riserva:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
“Grottino di Roccanova” Bianco:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
Acidità totale minima: 5,0 g/l
Estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
“Grottino di Roccanova” Rosato:
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidità Totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo; 20,0 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore non riduttore previsti dal disciplinare.
Caratteristiche organolettiche
I vini a denominazione di origine controllata «Grottino di Roccanova» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Grottino di Roccanova” Rosso:
Colore: rosso rubino;
Odore: intenso, persistente;
Sapore: tipico, caratteristico, secco.
“Grottino di Roccanova” Rosso Riserva:
Colore: rosso rubino tendente al granato
Odore: intenso, persistente;
Sapore: tipico, caratteristico, secco.
“Grottino di Roccanova” Bianco:
Colore: giallo paglierino;
Odore: intenso, fruttato;
Sapore: tipico, secco.
“Grottino di Roccanova” Rosato:
Colore: Rosato;
Odore: intenso fruttato;
Sapore: fresco, equilibrato, secco.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.

15 VINO (2^ Edizione)


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