- “Grottino di Roccanova” Rosso;
dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5 fino al 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
- “Grottino di Roccanova” Rosso Riserva;
Sangiovese: dal 60 all’85%; Cabernet Sauvignon: dal 5 fino al 30%; Malvasia Nera di Basilicata:
dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5 fino al 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
- “Grottino di Roccanova” Bianco;
Malvasia bianca di Basilicata: minimo 80%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 20% ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, riportati nel disciplinare.
- “Grottino di Roccanova” Rosato.
Sangiovese: dal 60 all’85%; Cabernet Sauvignon: dal 5 fino al 30%; Malvasia Nera di Basilicata:
dal 5 fino al 30%; Montepulciano dal 5 fino al 30%;
possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Basilicata, fino ad un massimo del 10%.
I vini a denominazione di origine controllata «Grottino di Roccanova» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Grottino di Roccanova” Rosso:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
“Grottino di Roccanova” Rosso Riserva:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00 % vol;
Acidità totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
“Grottino di Roccanova” Bianco:
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 % vol;
Acidità totale minima: 5,0 g/l
Estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.
“Grottino di Roccanova” Rosato:
Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
Acidità Totale minima: 4,5 g/l;
Estratto non riduttore minimo; 20,0 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare con proprio decreto i limiti minimi indicati dell’acidità totale e dell’estratto non riduttore non riduttore previsti dal disciplinare.
Caratteristiche organolettiche
I vini a denominazione di origine controllata «Grottino di Roccanova» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Grottino di Roccanova” Rosso:
Colore: rosso rubino;
Odore: intenso, persistente;
Sapore: tipico, caratteristico, secco.
“Grottino di Roccanova” Rosso Riserva:
Colore: rosso rubino tendente al granato
Odore: intenso, persistente;
Sapore: tipico, caratteristico, secco.
“Grottino di Roccanova” Bianco:
Colore: giallo paglierino;
Odore: intenso, fruttato;
Sapore: tipico, secco.
“Grottino di Roccanova” Rosato:
Colore: Rosato;
Odore: intenso fruttato;
Sapore: fresco, equilibrato, secco.
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno il sapore dei vini può rilevare lieve sentore di legno.